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La Legge Delega sulla Disabilità (Legge 227/2021) è entrata nella sua fase cruciale di attuazione con il Decreto Legislativo 62/2024, che introduce riforme strutturali operative nel 2026. 

 Ecco le principali novità aggiornate a gennaio 2026 per quanto riguarda il mondo della scuola:

  • Nuova definizione di disabilità: superamento del solo approccio medico a favore di una visione biopsicosociale centrata sulla persona e sull'interazione con le barriere ambientali e sociali.
  • Valutazione di base unificata: semplificazione delle procedure affidate all'INPS attraverso un procedimento unico di accertamento.
  • Accomodamento ragionevole: introduzione di misure organizzative e ausili individualizzati per garantire le pari opportunità e i diritti fondamentali della persona.
  • Progetto di Vita: diritto ad avere un progetto individualizzato, personalizzato e partecipato che integra tutti i sostegni della rete sociale, sanitaria e scolastica.
  • Raccordo con la scuola: sinergia tra la valutazione di base, il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) e il Progetto di Vita complessivo, per garantire continuità didattica, inclusione e transizione all'età adulta.
 Approfondimento

Legge 227/2021 è la legge delega (Missione 5 del PNRR): non introduce norme direttamente applicabili, ma incarica il Governo di riscrivere l'intero impianto sulla disabilità — definizione della condizione di disabilità, accertamento, accomodamento ragionevole, progetto di vita.

D.Lgs 62/2024 è il decreto attuativo principale di quella delega. Fa due cose distinte:

  • ridisegna l'accertamento (la "valutazione di base", dal 1° gennaio 2026 in capo esclusivo all'INPS, con visita collegiale unica basata su ICD/ICF, sostituendo le vecchie commissioni frammentate);
  • ridisegna il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, disciplinato nel Capo III (artt. 18-32).

Il rapporto con il D.Lgs 96/2019

Qui va fatta una distinzione di piano, perché il 96/2019 e il 62/2024 non sono nella stessa linea temporale della stessa riforma, ma si intersecano su un punto preciso. 
Il D.Lgs 96/2019 è un decreto correttivo del D.Lgs 66/2017 (inclusione scolastica, delega della legge 107/2015 — "Buona Scuola"). Ha introdotto il Profilo di Funzionamento su base ICF, il nuovo modello di PEI, il GLO. E soprattutto — questo è il punto di saldatura — ha stabilito che il PEI "fa parte" del Progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000: cioè ha già sancito, cinque anni prima del 62/2024, che i due strumenti (uno scolastico, uno esistenziale complessivo) dovessero essere organicamente collegati, non paralleli.
Il D.Lgs 62/2024 arriva dopo e opera a un livello più ampio: non è un decreto sulla scuola, è un decreto sulla condizione di disabilità in generale, di cui la componente scolastica è solo una parte (art. 5 del decreto disciplina proprio l'accertamento in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica). Quindi oggi la sequenza logica è: valutazione di base (INPS) → eventuale valutazione multidimensionale → progetto di vita, e dentro questo progetto di vita, per gli studenti, continua a inserirsi il PEI (elaborato dal GLO), che resta lo strumento operativo quotidiano della scuola ma deve raccordarsi con la cornice più ampia del progetto di vita.

Dal Progetto Individuale al Progetto di Vita

 Una riflessione a parte merita questo argomento, in quanto il cambiamento è sostanziale, non solo terminologico.

Prima (art. 14, L. 328/2000): il progetto individuale era uno strumento previsto in via generale — un contenitore per coordinare interventi sociali, sanitari ed educativi — ma con applicazione fortemente disomogenea sul territorio, attivabile su richiesta, con ampi margini discrezionali lasciati ai Comuni e alle ASL locali. La giurisprudenza amministrativa (richiamata anche dal Consiglio di Stato) lo aveva già qualificato come una sorta di "livello essenziale" dovuto alla persona, ma nella pratica restava spesso lettera morta o applicato a macchia di leopardo.

Ora: il Capo III del D.Lgs 62/2024 sostituisce di fatto il contenuto dell'art. 14 con il Progetto di Vita, che introduce:

  • esigibilità come diritto soggettivo, attivato automaticamente al riconoscimento della condizione di disabilità da parte dell'INPS;
  • tempi vincolanti (il Comune deve rispondere entro 15 giorni dalla richiesta);
  • una valutazione multidimensionale a monte, condotta da un'unità che integra profilo di funzionamento, desideri e aspettative della persona (non solo bisogni clinici);
  • un budget di progetto, cioè un insieme di risorse flessibili — non solo quelle già esistenti nell'offerta territoriale, ma anche sostegni "atipici" da costruire su misura;
  • una figura di Referente per l'attuazione (art. 29) che prima non esisteva in modo strutturato;
  • il vincolo che il progetto arrivi alla firma con risorse già individuate, non rinviate a un "poi vediamo".

Sul piano dei principi, è un salto di qualità reale: si passa da uno strumento enunciativo — bello sulla carta, debole nell'esigibilità — a un meccanismo con automatismi procedurali e responsabilità nominate. L'aggancio esplicito al modello bio-psico-sociale ICF, e il fatto che la persona (non solo la sua patologia) sia il punto di partenza della valutazione multidimensionale, è coerente con la traiettoria aperta già nel 2019 dal correttivo alla scuola.
Rimagono, però, alcuni nodi aperti sul piano pratico e riteniamo opportuno segnalarli:

  • il diritto a un budget di progetto flessibile vale quanto i fondi che gli enti locali riescono davvero a mobilitare — e questo dipende da variabili che il decreto non controlla (bilanci comunali, capienza del Fondo ex art. 31, personale formato nelle UVM);
  • la sperimentazione è ancora in corso e scaglionata: prima prevista a regime nazionale dal 1° gennaio 2026, è stata poi prorogata al 1° gennaio 2027, segno che l'attuazione concreta è più lenta del previsto (ciò è dovuto anche al fatto che la riforma nazionale deve "atterrare" su pratiche locali preesistenti, non tutte allineate - vedi il caso della Valle d'Aosta);
  • il rischio, già visto con la L. 328/2000, è che una norma tecnicamente più forte produca comunque disomogeneità territoriale se non accompagnata da un adeguamento reale della macchina amministrativa locale.
 Tabella riassuntiva
AspettoProgetto Individuale (art. 14 originario, L. 328/2000)Progetto di Vita (D.Lgs 62/2024)
Natura giuridica Facoltà rimessa al Comune; applicazione disomogenea sul territorio Diritto soggettivo esigibile
Innesco Richiesta dell'interessato al Comune; nessun automatismo Attivato automaticamente al riconoscimento della condizione di disabilità da parte dell'INPS
Tempi di risposta Non previsti tempi certi Il Comune deve rispondere entro 15 giorni dalla richiesta
Base valutativa Nessuna valutazione multidimensionale strutturata a monte Valutazione multidimensionale basata sul Profilo di Funzionamento (modello ICF)
Punto di partenza Bisogni e interventi da coordinare (sociali, sanitari, educativi) Desideri, aspettative e preferenze della persona (visione esistenziale unitaria)
Risorse disponibili Solo quelle già presenti nell'offerta territoriale "Budget di progetto": anche sostegni "atipici", costruiti su misura
Responsabilità attuativa Genericamente in capo all'amministrazione procedente (nessun ruolo nominato) Referente per l'attuazione del progetto (art. 29), con compiti definiti per legge
Raccordo con la scuola Collegamento debole e non sistematico con il percorso scolastico Il PEI (elaborato dal GLO) si raccorda organicamente al Progetto di Vita — continuità già avviata dal D.Lgs 96/2019
Tutela in caso di inerzia Necessario ricorso al giudice amministrativo (qualificato dalla giurisprudenza come "livello essenziale") Automatismi procedurali e termini perentori incorporati nella norma
Fase di applicazione In vigore dal 2000, invariata per oltre 20 anni Sperimentazione territoriale 2025-2026, estensione nazionale prevista dal 1° gennaio 2027


Quindi: miglioramento del disegno normativo, verdetto sospeso sull'efficacia reale, che si misurerà nei prossimi due-tre anni, quando la fase sperimentale sarà finita ovunque.